Art. 11.
(Pane tradizionale nazionale di alta qualità).

      1. Possono fregiarsi della denominazione di «pane tradizionale nazionale di alta qualità»:

          a) i pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali ed inseriti nell'elenco nazionale ivi previsti;

          b) i pani riconosciuti ai sensi della normativa europea in materia di denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP);

          c) i pani prodotti in conformità a disciplinari di produzione aventi ad oggetto i criteri di selezione delle materie prime e degli ingredienti, e di determinazione delle tecniche di preparazione e

 

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delle metodiche di lavorazione finalizzate ad esaltare le caratteristiche organolettiche del pane.

      2. Il «pane tradizionale nazionale di alta qualità» è ottenuto da un processo di produzione continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato alla surgelazione, al congelamento o alla conservazione prolungata delle materie prime e dei prodotti intermedi di panificazione, fino alla completa cottura finale. Non è consentito l'utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate.
      3. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei prodotti di pianificazione di cui al comma 1.
      4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle attività produttive, e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze ed a valere sugli stanziamenti ordinari di bilancio provvedono:

          a) all'avvio delle procedure per il riconoscimento dei diversi tipi di pane di cui al comma 1, e all'adozione di programmi di sostegno finanziario volti a definire i relativi disciplinari di produzione e ad incentivare la conoscenza, la diffusione e l'applicazione;

          b) all'attuazione di campagne di informazione presso i produttori, gli esercenti ed i consumatori, mirate alla diffusione e alla conoscenza del «pane tradizionale nazionale di alta qualità».

      5. All'articolo 25 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il pane etichettato come "pane tradizionale nazionale di alta qualità", nei punti vendita al dettaglio, deve essere collocato in apposito contenitore così da renderlo chiaramente individuabile e distinguibile da parte del consumatore».

 

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